| Il C.O.N.O.E. ha come riferimento il D.lgs. n. 4 del 16/01/2008 Secondo correttivo del D.lgs. 152/06 artt. 233 e 256 per la parte applicabile e il D.lgs. 22/97 art. 47 e lo Statuto in vigore pubblicato con D.M. 5 aprile 2004.
Si riportano alcuni punti importanti per tutti gli operatori del settore
Il quadro Normativo attuale
Il C.O.N.O.E. – Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e recupero di Oli e grassi vegetali ed animali Esausti – è stato istituito dal D.lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) art. 47.
Il D.lgs. 152/06 art. 233 conferma il Consorzio in essere e prevede la possibilità di più Consorzi. Tuttavia eventuali altri Consorzi nel settore potranno essere costituiti decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di approvazione dello Statuto (art. 233 comma 12).
Di conseguenza, l’unico Consorzio del settore è il C.O.N.O.E. in quanto per esso fino a pubblicazione del nuovo Statuto rimane valido quello in essere (ART. 233 comma 2).
Il D.lgs. n. 4 del 16/01/2008 secondo correttivo al D.lgs. 152/06 art. 233 comma 2 conferma il Consorzio (C.O.N.O.E.) già riconosciuto dalla previgente normativa.
Punti qualificanti D.lgs. n. 4 del 16/01/08
Art. 233 - Consorzio Nazionale
Comma 12
Obbligo di conferimento:
chiunque detenga oli e grassi vegetali ed animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio. L’obbligo non esclude la facoltà di cedere gli oli e grassi esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità Europea.
Comma 13
chiunque in attesa del conferimento al Consorzio detenga oli e grassi vegetali ed animali esausti è obbligato a stoccarli in apposito contenitore.
Comma 5
Partecipazione:
Le categorie di cui al comma 5 partecipano al Consorzio:
- Imprese che producono, importano e detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti
- Imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti
- Imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali ed animali esausti
- Eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
Le imprese che iniziano una delle attività previste devono aderire ad uno del Consorzio e i soggetti aderenti ad un Consorzio possono aderire al Consorzio entro 60 giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Comma 7
Sanzioni: chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 233 commi 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00.
Comma 8
Sanzioni: i soggetti di cui all’articolo 233 che non adempiono agli obblighi di partecipazione sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 8.000,00 a €. 45.000,00 fatto salvo comunque l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
STATUTO C.O.N.O.E. in vigore DM 5 aprile 2004
Art. 6 - Obblighi dei consorziati
Comma 1
- I consorziati sono obbligati ad adeguarsi alle deliberazioni degli Organi Consortili
- Ad operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per le attività di cui all’oggetto consortile
Comma 2
Il Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi attraverso i propri Organi, ovvero avvalendosi delle competenti autorità locali e nazionali per promuovere le azioni opportune al fine di accertare e reprimere le violazioni agli obblighi stessi.
Art. 7 - Finanziamento delle Attività del Consorzio
- quote di partecipazione
- proventi delle attività
- contributi e finanziamenti
- proventi dalla gestione patrimoniale
- contributo di riciclaggio sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare umano destinati al mercato interno.
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